TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO 
                        Sezione unica civile 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 967/2018 promossa da: Guna
S.p.a.,  p.  IVA  06891420157,  con  l'avv.   Davide   Belloni,   PEC
davide.belloni@milano.pecavvocati.it , opponente; 
    Nei confronti di Vetos S.r.l., p.  IVA  00784750481,  con  l'avv.
Anna Petroni, PEC annapetroni@avvocatilucca.it , opposta; 
    Il giudice dott. Giulia  Simoni,  a  scioglimento  della  riserva
assunta all'udienza del 4 marzo 2019, 
    Pronuncia la seguente ordinanza. 
 
                              Rilevato 
 
    che Vetos s.r.l. (di seguito «Vetos»), odierna opposta, in data 6
gennaio 2018, ha proposto davanti  a  questo  Tribunale  ricorso  per
ingiunzione ai sensi degli articoli 633 e  ss.  codice  di  procedura
civile nei confronti di Guna  S.p.a.  (di  seguito:  «Guna»)  per  il
pagamento del corrispettivo di prestazioni di trasporto di  merce  su
strada, che e' stato accolto con il decreto ingiuntivo n. 128/18  del
2 febbraio 2018, per la somma di € 7.423,40, oltre interessi, spese e
accessori; 
    Con il ricorso sopra indicato,  Vetos  aveva  allegato  di  avere
eseguito  prestazioni  di  trasporto  come  vettore  su  incarico  di
Transvector 2 s.r.l., che a sua  volta  era  stata  incaricata  dalla
mittente Guna, nei confronti  della  quale  la  ricorrente  intendeva
esercitare  l'azione  diretta  di   cui   all'art.   7-ter,   decreto
legislativo n. 286/2005, secondo cui il vettore che abbia  svolto  un
servizio di trasporto su incarico  di  altro  vettore,  a  sua  volta
obbligato a eseguire la prestazione in forza di  contratto  stipulato
con precedente vettore o direttamente con il  mittente,  inteso  come
mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento
del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il
trasporto, i quali sono obbligati in solido  nei  limiti  delle  sole
prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo  pattuita,  fatta
salva l'azione di rivalsa di ciascuno  nei  confronti  della  propria
controparte contrattuale; 
    Guna  ha  proposto  opposizione  avverso  il   predetto   decreto
ingiuntivo allegando (tra l'altro) di  avere  stipulato  in  data  1°
luglio 2016 un  contratto  di  trasporto  con  la  sola  Pharmavector
s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data l8 gennaio
2018, e di non avere avuto alcun rapporto con Trans Vector  2  s.r.l.
ne' tantomeno con Vetos; 
    A sostegno  della  predetta  opposizione,  Guna  ha  formulato  i
seguenti motivi:  1)  incostituzionalita'  dell'art.  7-ter,  decreto
legislativo n. 286/2005 per violazione dell'art. 77, comma 2,  Cost.;
2)  inapplicabilita'  alla  fattispecie  concreta  dell'art.   7-ter,
decreto legislativo n. 286/2005, stante il fallimento di Pharmavector
s.r.l.; 3) violazione  del  divieto  per  il  vettore,  previsto  nel
contralto stipulato tra Guna e  Pharmavector  s.r.l.,  di  utilizzare
sub-vettori e applicabilita' dell'art. 6-ter, decreto legislativo  n.
286/2005, inserito dalla legge di  stabilita'  2015;  4)  assenza  di
prova circa l'effettiva esecuzione del trasporto da  parte  di  Vetos
per inidoneita', a tale scopo,  delle  fatture  e  dei  documenti  di
trasporto prodotti, di formazione unilaterale e incompleti; 
    La societa' opposta  si  e  costituita  nella  presente  fase  di
opposizione, chiedendo il rigetto della stessa; 
    All'udienza dell'8 ottobre 2018 l'opponente ha altresi'  eccepito
l'incompetenza di questa Tribunale in favore del Tribunale di Milano,
quale foro del fallimento di Pharmavector s.r.l.; 
    Rigettata  la  predetta  eccezione  d'incompetenza  e  negata  la
concessione  della  provvisoria  esecuzione  del  decreto  ingiuntivo
opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., preso atto dell'esito negativo
del tentativo di mediazione disposto ex  art.  5,  comma  2,  decreto
legislativo n. 28/2010, questo  giudice  ha  riservato  la  decisione
sull'eccezione d'illegittimita' costituzionale sollevata da Guna, per
la quale tale societa' ha insistito all'udienza del 4 marzo 2019; 
 
                              Ritenuto 
 
    che prima di assegnare alle parti i termini di cui all'art.  183,
comma 6, c.p.c., e' necessario esaminare la  questione  pregiudiziale
di legittimita' costituzionale sollevata  dall'odierna  opponente  ai
sensi dell'art. 23, comma 1,  legge  n.  87/1953,  avente  a  oggetto
l'art.  7-ter,  decreto  legislativo  n.  286/2005,  per   violazione
dell'art. 77, comma 2 della Costituzione; 
    Piu' esattamente, la questione riguarda l'art.  1-bis,  comma  2,
lettera e) del decreto-legge n. 103/2010,  inserito  dalla  legge  di
conversione  n.  127/2010,  che  ha  appunto  modificato  il  decreto
legislativo n. 286/2005, introducendo l'art. 7-ter citato; 
    L'art.  7-ter,   decreto   legislativo   n.   286/2005,   recante
«Disposizioni in materia di azione diretta», prevede testualmente che
«Il vettore di cui all'art. 2, comma  I,  lettera  b),  il  quale  ha
svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore,  a  sua
volta obbligato ad eseguire la  prestazione  in  forza  di  contratto
stipulato con precedente vettore  o  direttamente  con  il  mittente,
inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta  per
il pagamento del corrispettivo nei  confronti  di  tutti  coloro  che
hanno ordinato il trasporto, i quali sono  obbligati  in  solido  nei
limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo
pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno  nei  confronti
della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi  diversa
pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.»; 
    La questione d'incostituzionalita' prospettata dall'opponente  e'
rilevante  nel  presente  giudizio,  che  non  puo'  essere  definito
indipendentemente dalla risoluzione della stessa; 
    Infatti, la domanda di pagamento del corrispettivo del  trasporto
proposta da Vetos, quale  sub-vettore,  nei  confronti  di  Guna,  in
qualita' di mittente del trasporto, costituisce esercizio dell'azione
diretta di cui all'art. 7-ter, decreto legislativo n.  286/2005,  non
essendo stato  dedotto,  come  causa  petendi,  un  diverso  rapporto
esistente tra le parti, a titolo contrattuale o extracontrattuale; 
    In particolare, dalle allegazioni delle parti e  dall'istruttoria
documentale finora espletata, salvo  ogni  diverse  accertamento  nel
prosieguo del giudizio, e' emerso che  Guna  avrebbe  incaricato  del
trasporto, come vettore, Pharmavector s.r.l., la quale  a  sua  volta
avrebbe dato incarico a Trans Vector 2  s.r.l.,  che  infine  avrebbe
dato  mandato  di  eseguire  il  trasporto  a  Vetos:   quest'ultima,
affermando di avere esattamente eseguito il trasporto, ha chiesto  il
pagamento del corrispettivo, Non alla sua diretta contraente, ma alla
mittente principale, invocando l'obbligazione legale sopra indicata; 
    La norma in questione e' pertanto astrattamente applicabile  alla
fattispecie in esame, ratione materiae e ratione temporis; 
    Le altre eccezioni  sollevate  da  Guna,  relative  alla  pretesa
inapplicabilita' dell'art. 7-ter citato nelle ipotesi di apertura  di
una procedura concorsuale nei confronti di uno dei vettori incaricati
del trasporto (come nel caso di specie e' accaduto a Trans  Vector  2
s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano  con  sentenza  n.
947/17, e a Pharmavector s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale  di
Milano con sentenza n.  84/18)  e  alla  nullita'  del  contratto  di
sub-trasporto concluso  dal  sub-vettore  ex  art.  6-ter,  comma  3,
decreto legislativo n. 286/2005, si fondano entrambe sul  presupposto
dell'esistenza dell'azione diretta del sub-vettore nei confronti  del
mittente  ai  sensi  della   norma   sospettata   di   illegittimita'
costituzionale; 
    La questione di  legittimita'  costituzionale,  inoltre,  non  e'
manifestamente infondata in virtu' dei seguenti rilievi; 
    L'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005 e' stato introdotto
dalla legge n. 127/2010, di conversione del  decreto-legge  103/2010,
il quale non conteneva una simile previsione normativa; 
    Il decreto-legge n. 103/2010, titolato «Disposizioni urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo», era stato emesso sulla base di presupposti di  necessita'
e urgenza cosi esplicitati nel preambolo: «Considerata la  necessita'
di  completare  la  procedura  di  dismissione  dell'intero  capitale
sociale di  Tirrenia  di  Navigazione  S.p.A.  e,  nel  contempo,  di
assicurare l'esatto adempimento delle  obbligazioni  derivanti  dalle
convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo  fino  al  30
settembre 2010, data della  loro  scadenza  stabilita'  dalla  legge;
Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  assicurare  la
regolarita' del servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo  e,  nel
contempo, la continuita' territoriale con le isole,  con  particolare
riguardo at periodo di picco del traffico estivo; (...)»; 
    Piu' nello specifico, lo stesso  decreto-legge,  alla  dichiarata
finalita' di assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto, con un unico articolo,  aveva  in  sintesi  previsto  che,
nelle more del completamento della procedura di dismissione in  corso
dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione  s.p.a.  e
in considerazione del preminente  interesse  pubblico  connesso  alla
necessita' di assicurare la  continuita'  del  servizio  pubblico  di
cabotaggio marittimo: a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di
Tirrenia di Navigazione s.p.a. e di  Siremar  s.p.a.,  nonche'  dalle
disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto-legge,  si
provvedesse alla nomina di un  amministratore  unico  delle  suddette
societa', al quale sarebbero stati conferiti i piu'  ampi  poteri  di
amministrazione ordinaria  e  straordinaria;  b)  la  responsabilita'
civile  e  amministrativa  per  i  comportamenti,  gli   atti   e   i
provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui  sarebbero  rimasti
in carica gli  amministratori  unici  sopra  indicati,  dagli  stessi
amministratori unici, dai  componenti  del  collegio  sindacale,  dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari
sarebbe stata a carico esclusivamente delle societa' interessate, con
esclusione della responsabilita' amministrativo-contabile dei  citati
soggetti, dei pubblici dipendenti e del soggetti comunque titolari di
incarichi pubblici; c) nel  periodo  sopra  indicato,  sarebbe  stata
consentita l'erogazione da parte di banche a intermediari autorizzati
di nuovi finanziamenti (ovvero, relativamente ai  finanziamenti  gia'
concessi  in  virtu'   di   contratti   sottoscritti   e   vincolanti
anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata),  e
i crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti  sono  equiparati  ai
crediti prededucibili di cui all'art. 111, legge fall.; 
    La legge di conversione del predetto decreto-legge ha  modificato
il titolo del testo normativo da «Disposizioni urgenti per assicurare
la regolarita'  del  servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo»  a
«Disposizioni urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio
pubblico di trasporto marittimo ed il  sostegno  della  produttivita'
nel settore dei trasporti» e ha introdotto una serie di  disposizioni
che attengono (anche) all'attivita' di  autotrasporto  di  merci  per
canto di terzi, tra cui l'art. 7-ter, decreto legislativo n. 286/2005
in esame, che prevede l'azione diretta del vettore che ha svolto  tin
servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei  confronti  di
tutto coloro che hanno ordinato il  trasporto:  questa  disposizione,
all'evidenza,  a  completamente   scollegata   dai   contenuti   gia'
disciplinati  dal  decreto-legge,   riguardanti   esclusivamente   la
necessita' di assicurare la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto marittimo in un arca temporale limitato; 
    La Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 32/2014,  che  ha
richiamato la  propria  precedente  giurisprudenza,  con  particolare
riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza  n.
34 del 2013) ha chiarito che la legge di conversione  deve  avere  un
contenuto omogeneo a quello del  decreto-legge;  «Cio'  in  ossequio,
prima ancora che a regole di buona  tecnica  normativa,  alto  stesso
art. 77, secondo comma, Cost.,  il  quale  presuppone  "un  nesso  di
interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal  Governo  ed
emanato dal Presidente della  Repubblica,  e  legge  di  conversione,
caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare  rispetto
a quello ordinario" (sentenza n. 22 del 2012).»; 
    Infatti  -  spiega  la  Corte  costituzionale  - «La   legge   di
conversione - per l'approvazione della  quale  le  Camere,  anche  se
sciolte, si riuniscono entro cinque giorni  dalla  presentazione  del
relative disegno di legge (art. 77, secondo comma, Cost.) - segue  un
iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi
particolarmente rapidi, che  si  giustificano  alla  luce  della  sua
natura  di  legge  funzionalizzata   alla   stabilizzazione   di   un
provvedimento avente forza di  legge,  emanato  provvisoriamente  dal
Governo e valido per un lasso temporale breve e  circoscritto.  Dalla
sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti  alla
emendabilita' del decreto-legge. La legge di  conversione  non  puo',
quindi, aprirsi a  qualsiasi  contenuto  ulteriore,  come  del  resto
prescrivono  anche  i  regolamenti  parlamentari  (art.  96-bis   del
regolamento della Camera dei deputati e art. 97 del  regolamento  del
Senato della  Repubblica,  come  interpretato  dalla  Giunta  per  il
regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'iter
semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi  estranei  a  quelli
che giustificano l'atto  con  forza  di  legge,  a  detrimento  delle
ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione
di emendamenti e articoli aggiuntivi che  non  siano  attinenti  alla
materia  oggetto  del  decreto-legge,  o  alle  finalita'  di  questo
determina un vizio della legge di conversione in parte qua.»; 
    Questo non significa - osserva ancora la Consulta - che le Camere
non possano apportare emendamenti  al  testo  del  decreto-legge  per
modificare la normativa in esso contenuta, in base  alle  valutazioni
emerse  nel  dibattito  parlamentare:  la  pretesa  di  coerenza  tra
decreto-legge e legge di  conversione  vale  soltanto  a  scongiurare
l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta,  sotto
la veste formate di un emendamento, si introduca un disegno di  legge
che tende  a  immettere  nell'ordinamento  una  disciplina  estranea,
interrompendo il legame  essenziale  tra  decreto-legge  e  legge  di
conversione,  presupposto  dalla  sequenza  delineata  dall'art.  77,
secondo comma, Cost.; 
    Conclude  la  Corte  che  «Nell'ipotesi  in  cui  la   legge   di
conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio  di
procedura, mentre resta ovviamente  salva,  la  possibilita'  che  la
materia regolata dagli emendamenti estranei  al  decreto-legge  formi
oggetto di un separato disegno di legge,  da  discutersi  secondo  le
ordinarie modalita' previste dall'art. 72 Cost. (...)»; 
    La Corte costituzionale ha precisato, anche nella  giurisprudenza
successiva, che la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.  per
difetto di omogeneita'  si  determina  solo  quando  le  disposizioni
aggiunte siano totalmente «estranee» o addirittura  «intruse»,  cioe'
tali  da  interrompere,  in  parte  qua,  ogni  correlazione  tra  il
decreto-legge e la legge di conversione (cfr. ex  plurimis,  sentenze
n. 251/2014, n. 145/2015; n. 167/2017); 
    Nel caso in esame, la  legge  n.  127/2010,  di  conversione  del
decreto-legge  n.  103/2010,  nella  parte   che   dovrebbe   trovare
applicazione in questo giudizio, con cui ha introdotto  l'art.  7-ter
nel  decreto  legislativo  n.  286/2005,  sembra  recare   il   vizio
procedurale sopra descritto, che  spetta  alla  Corte  costituzionale
sindacare, per contrasto con il principio di omogeneita' che si  trae
dall'art. 77, comma 2 della Costituzione, nei termini sopra indicati; 
    A superare le ragioni sopra esposte a sostegno della mancanza  di
un nesso funzionale tra il decreto-legge e la legge di conversione, a
causa della totale estraneita'  degli  emendamenti  introdotti  dalla
seconda rispetto all'oggetto e  allo  scopo  del  primo,  non  sembra
sufficiente la  mera  riferibilita'  di  entrambi  alla  materia  del
trasporto:  infatti,   mentre   l'oggetto   del   decreto-legge   era
circoscritto alle  modalita'  di  completamento  della  procedura  di
dismissione del capitale sociale di Tirrenia Navigazione  s.p.a.,  al
fine di assicurare la  continuita'  e  la  regolarita'  del  pubblico
trasporto marittimo durante il periodo estivo, in  adempimento  delle
obbligazioni  assunte  con  le  relative  convenzioni,  fino  al   30
settembre 2010, la legge di conversione ha inserito una norma che, da
un  lato,  attiene  all'autotrasporto  di  merci  per  conto   terzi,
dall'altro, ha una portata applicativa generale, pur  se  limitata  a
quella tipologia di trasporto, che riguarda i rapporti  tra  tutti  i
mittenti e i vettori, introduce una disciplina la  cui  efficacia  e'
priva  di  confini  temporali  e  pone   una   significativa   deroga
all'ordinario regime giuridico sostanziale del sub-contratto; 
    La Corte costituzionale, con ordinanza del 6-13 febbraio 2018  n.
37,  ha  dichiarato  la  manifesta  inammissibilita'  di   un'analoga
questione di legittimita' costituzionale sollevata dal  Tribunale  di
Grosseto con due ordinanze  del  3  giugno  2016,  per  insufficiente
motivazione circa la rilevanza della questione nel  giudizio  a  quo,
senza pronunciarsi nel merito della violazione dell'art. 77, comma 2,
Cost. per carenza di omogeneita' tra l'oggetto del decreto-legge e la
legge di conversione; 
    Si rende quindi necessaria l'immediata  trasmissione  degli  atti
del presente giudizio alla Corte costituzionale, con sospensione  del
procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della  legge  n.
87/1953;